Etica professionale

RACCOLTA DI USI E CONSUETUDINI
approvata dalla
INTERNATIONAL LEAGUE OF ANTIQUARIAN BOOKSELLERS
LEAGUE INTERNATIONALE DE LA LIBRAIRIE ANCIENNE

ARTICOLO 1

Definizione

Questa raccolta di Usi e Consuetudini della professione di Libraio Antiquario, definisce le norme normalmente e universalmente riconosciute ed applicate in tutte le transazioni commerciali relative alla professione stessa, sia nei rapporti tra associati che nei rapporti di questi con istituzioni e privati. In questo contesto, tali usi e consuetudini si intendono validi anche per il commercio di manoscritti, lettere autografe, stampe, carte geografiche e disegni.

ARTICOLO 2

Codice di comportamento

I membri delle associazioni nazionali affiliate alla I.L.A.B. - L.I.L.A. (qui di seguito chiamati "associati" per brevità) sono tenuti a rispettare nelle transazioni commerciali le presenti consuetudini in quanto esse definiscono espressamente il codice pratico di comportamento - basato su particolari standard etici - che gli associati devono garantire alla loro clientela.

ARTICOLO 3

Descrizione e divulgazione

Gli associati sono responsabili dell'accurata identificazione e descrizione di tutto il materiale offerto in vendita. Difetti, restauri e falsificazioni dovranno essere chiaramente descritti e portati a conoscenza di coloro ai quali il materiale è offerto o venduto. A meno che le parti non concordino diversamente, all'acquirente sarà dovuto il rimborso totale del prezzo pagato se le opere acquistate non corrispondono alla descrizione fornitane.

ARTICOLO 4

Termini tecnici

Gli associati, in quanto specialisti nel settore, sono tenuti alla conoscenza nonché al corretto impiego ed interpretazione della terminologia professionale.

ARTICOLO 5

Prezzi

Gli associati sono tenuti a prezzare le opere messe in vendita in modo professionalmente corretto, sia che stiano trattando con esperti che con amatori.

ARTICOLO 6

Autenticità

Gli associati dovranno garantire o documentare nei limiti del possibile l'autenticità del materiale offerto in vendita. Se tale materiale non dovesse risultare autentico o se la sua autenticità dovesse essere oggetto di contestazioni, dovrà essere garantito all'acquirente il diritto di restituzione e di rimborso, salvo accordi diversi. Se venisse dimostrato che detto materiale non è autentico o se la sua autenticità fosse controversa o incerta, esso non potrà essere messo nuovamente in vendita fintanto che tali fatti non vengano chiariti.

ARTICOLO 7

Materiale di provenienza furtiva

Gli associati dovranno garantire all'acquirente la corretta provenienza del materiale venduto; non dovranno coscientemente acquistare, detenere o tentare di rivendere materiale di provenienza furtiva. Dovranno fare il possibile per accertarsi che le opere loro offerte siano effettivamente legittimo possesso del venditore. Dovranno cercare di ostacolare il furto di libri di antiquariato e di materiali connessi. Dovranno inoltre collaborare attivamente con le autorità preposte per il recupero e la restituzione delle opere rubate e l'arresto dei responsabili.

ARTICOLO 8

Danni nella spedizione

La responsabilità per i danni verificatisi nella spedizione spetta al mittente. Gli associati dovranno verificare che il materiale destinato alla spedizione sia adeguatamente e attentamente manipolato e imballato per garantire che esso giunga all'acquirente nelle condizioni originarie descritte.

ARTICOLO 9

Clausole e condizioni

I libri posti in vendita a mezzo catalogo sono offerti al prezzo indicato, salvo venduto. Il pagamento è dovuto in anticipo, o, nel caso in cui siano state accordate facilitazioni di pagamento, è dovuto immediatamente a ricevimento della merce. In caso di offerte particolari, cortesia vuole che l'opzione d'acquisto sia garantita per un determinato periodo di tempo, da specificare. Clausole e condizioni diverse da quelle consuetudinarie devono essere espressamente indicate.

ARTICOLO 10

Spese bancarie

Il fornitore deve ricevere integralmente l'importo indicato nella fattura; le spese bancarie della transazione sono a carico dell'acquirente.

ARTICOLO 11

Offerte

Se un libraio fa un'offerta di acquisto, egli è tenuto a onorare l'impegno sia in caso di transazione immediata che nel caso di offerta valida per un periodo di tempo specificato.

ARTICOLO 12

Prezzi chiaramente indicati

Gli associati dovrebbero esporre chiaramente il prezzo su tutte le opere poste in vendita sia in libreria che nelle fiere librarie. Il materiale non in vendita, o sul quale è in corso una trattativa, o che è riservato, dovrebbe essere accantonato.

ARTICOLO 13

Sconto commerciale

Gli associati dovranno consentire agli appartenenti alle associazioni affiliate alla I.L.A.B. - L.I.L.A. di acquistare dal loro stock qualsiasi opera posta in vendita (ovvero prezzata); dovranno altresì concedere anche ad essi l'usuale e reciproco sconto commerciale di almeno il 10%.

ARTICOLO 14

Invii in esame: condizioni

Nel caso di invio di materiale "in esame", effettuato su richiesta di un cliente, si devono indicare chiaramente i termini concessi per prendere una decisione. Trascorsi tali termini, se la merce non è stata restituita, la vendita deve ritenersi conclusa; se invece viene restituita, le spese di spedizione sono integralmente a carico del richiedente.

ARTICOLO 15

Invii in esame: responsabilità

Gli associati che richiedono libri "in esame" o "in deposito" dovranno accettarne la piena responsabilità dal momento della loro consegna fino a quello della restituzione; in caso contrario, dovranno corrispondere anticipatamente il prezzo per intero. Tuttavia questa responsabilità non si estende ai danni o alle perdite dovuti a guerre o a qualsiasi altro rischio che non possa essere coperto da assicurazione.

ARTICOLO 16

Ordinazioni di più opere

Nel caso di ordinazione di pi opere, la mancanza di alcune di esse, dovuta a vendita precedente, non dà diritto al rifiuto delle rimanenti, se non sia stato espressamente specificato nell'ordinazione.

ARTICOLO 17

Valutazioni e stime

Le valutazioni devono essere effettuate con serietà secondo lo spirito degli usi e delle consuetudini della I.L.A.B. - L.I.L.A., e coinvolgono la responsabilità morale del libraio nei confronti del proprietario del materiale.

ARTICOLO 18

Valutazioni: legislazione fiscale

Gli associati che offrono servizi di stima e di valutazione sono tenuti a conoscere la locale legislazione fiscale. Dette stime dovranno essere effettuate rispettando strettamente tale normativa.

ARTICOLO 19

Commissioni d'asta

Gli associati che ricevono da un cliente mandato di acquisto ad una vendita all'asta, dovranno anche farsi carico di esaminare attentamente il materiale da acquistare, senza basarsi soltanto sulle informazioni fornite dal venditore o dal banditore. Naturalmente dovranno operare con la massima discrezione ed evitare ogni rischio di conflitto d'interessi col mandatario.

ARTICOLO 20

Locali dei librai

Gli associati non dovrebbero mai tentare approcci nei confronti di clienti che si trovano nella libreria di un altro collega, nel suo stand ad una mostra, o in altri luoghi di lavoro senza il suo previo consenso.

ARTICOLO 21

Interpretazione

Questa raccolta di usi e consuetudini è stata originariamente redatta in inglese e francese. Se dovessero sorgere contestazioni circa la correttezza della traduzione di un paragrafo da una all'altra lingua, il Comitato della I.L.A.B. - L.I.L.A. stabilirà quale sia l'interpretazione corretta.

RACCOMANDAZIONE

LIBRI RUBATI. Se un libraio acquista in buona fede un libro rubato ad un altro libraio, si possono presentare due possibilità:
1. Le parti interessate decidono di sistemare la questione amichevolmente. In questo caso il libro dovrà essere restituito al legittimo proprietario, ma questi dovrà versare all'acquirente la metà del prezzo pagato da quest'ultimo. Ciò costituisce, tra i due librai, quello che si usa definire un gentleman's agreement.
2. Il furto dà luogo ad un'azione legale. Ma essendo in questo caso diversa la legislazione di ogni paese, non è qui possibile suggerire comportamenti che potrebbero risultare in contrasto con le rispettive legislazioni nazionali. Tuttavia sarebbe auspicabile che il principio enunciato nel paragrafo 1 possa essere applicato anche tra libraio acquirente e quello vittima del furto.